Le DOP e le IGP costituiscono uno degli asset più rilevanti dell’agroalimentare italiano, sia sotto il profilo economico sia per il valore che esprimono nei territori di origine. Negli ultimi anni, tuttavia, le sfide che interessano queste filiere si sono ampliate e non riguardano più esclusivamente la protezione delle denominazioni.
Accanto alla difesa dei nomi registrati e al contrasto delle imitazioni, assumono crescente importanza temi quali la sostenibilità delle produzioni, la redditività delle imprese, il ricambio generazionale, la competitività sui mercati internazionali e la capacità dei territori di continuare a produrre valore.
In questo contesto si inserisce il recepimento del Regolamento UE 2024/1143, che aggiorna il quadro normativo europeo dedicato alle Indicazioni Geografiche.
Con il decreto ministeriale n. 264637 del 3 giugno 2026, il Ministero dell’Agricoltura ha ridefinito criteri, funzioni e modalità per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, attribuendo loro competenze più ampie rispetto al passato.
Tra gli aspetti più significativi figura la regolazione dell’offerta prevista dall’articolo 21. Il tema non si limita alla gestione dei volumi produttivi, ma interessa il rapporto tra quantità collocate sul mercato, valorizzazione delle produzioni ed equilibrio economico delle filiere. In questo modo ai Consorzi viene riconosciuta una funzione più incisiva nella gestione di un elemento che influisce direttamente sulla tenuta economica delle Indicazioni Geografiche.
Un ampliamento analogo riguarda la sostenibilità, disciplinata dall’articolo 22. Il decreto richiama espressamente le sue componenti ambientale, sociale ed economica, adottando una definizione che va oltre le sole pratiche agricole o le certificazioni ambientali. In questo ambito rientrano aspetti come l’impiego delle risorse naturali, il peso degli imballaggi, la capacità delle imprese di generare reddito, le condizioni di lavoro lungo la filiera e la continuità delle attività produttive nelle aree rurali.
Anche il turismo trova una collocazione stabile tra le attività riconosciute ai Consorzi, come previsto dagli articoli 6 e 22. Non viene considerato un semplice strumento promozionale, ma una componente del valore associato alle Indicazioni Geografiche. Il legislatore richiama infatti il legame tra prodotto, territorio, storia e patrimonio culturale, prendendo atto di una dinamica già presente in molte denominazioni, dove una quota crescente del valore deriva dalla capacità dei territori di essere identificabili e attrattivi.

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La tutela delle denominazioni viene inoltre estesa al contesto digitale. L’articolo 18 amplia le attività di vigilanza al commercio elettronico, alle piattaforme online e all’utilizzo delle Indicazioni Geografiche sul web. Una scelta che riflette il progressivo trasferimento di una quota crescente del valore economico e reputazionale verso gli ambienti digitali.
Nello stesso quadro normativo si inserisce anche la possibilità di costituire Consorzi rappresentativi di più Indicazioni Geografiche, prevista dall’articolo 9. L’obiettivo è favorire processi di aggregazione, creare economie di scala e rafforzare la capacità organizzativa delle filiere, in particolare nei contesti produttivi di dimensioni più ridotte.
Regolazione dell’offerta, sostenibilità, turismo, vigilanza digitale e aggregazione appartengono ad ambiti differenti, ma la loro presenza all’interno dello stesso impianto normativo suggerisce una visione più ampia delle Indicazioni Geografiche. Queste non vengono considerate soltanto come strumenti di certificazione dell’origine, ma come sistemi economici e territoriali.
Da questa prospettiva emerge una possibile evoluzione del ruolo dei Consorzi di tutela. La protezione delle denominazioni rimane il loro compito fondamentale, ma il legislatore attribuisce loro anche strumenti che incidono sulle condizioni necessarie a generare e conservare valore lungo l’intera filiera.
Resta da verificare come questa impostazione sarà interpretata dalle diverse realtà territoriali e quali effetti produrrà sul piano operativo. Il messaggio che emerge dal nuovo quadro normativo appare comunque chiaro: la sola difesa del nome non è più ritenuta sufficiente per garantire il futuro delle Indicazioni Geografiche italiane.
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